Coronavirus, regole per le riaperture e la socializzazione in Toscana nella fase due e tre


8/10/2020
Nella seduta del 7 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha deliberato  la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e ha approvato il decreto legge Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il decreto legge 7 ottobre 2020,in vigore dall'8 ottobre, proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Dpcm 7 settembre 2020, che a sua volta prorogava le misure precauzionali contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Fatte salve anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande. 

Il decreto legge 7 ottobre 2020 introduce l'obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico). Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.


In Toscana  le regole per riaprire, bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, stabilimenti balneari - nel rispetto delle norme basilari per prevenire i rischi di contagio da Covid-19 (sanificazioni, distanziamento sociale, obbligo della mascherina, divieto di assembramento) - erano state fissate con l'ordinanza n. 57

Le riaperture sono avvenute nel rispetto dei protocolli e delle linee guida predisposti nei vari settori per ridurre il rischio di contagio: la non osservanza comporta “la sospensione dell’attività economica e produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” e sanzioni che possono variare da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 3mila euro, come da disposizioni nazionali. 

Per gli ultimi aggiornamenti in dettaglio anche riguardo le disposizioni nazionali, consulta la nostra news Nuovo coronavirus, le misure di contenimento del Governo italiano


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Attività sportive

Dal 24 maggio sono riprese le attività collegate all’utilizzo delle strutture, compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione.

Per lo svolgimento di queste attività sono valide le linee guida nazionali: 

Funzioni religiose
Dal 18 maggio sono riprese le funzioni religiose con la partecipazione di persone, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio, di nuovo riportati negli allegati 1-7 del Dpcm 7 agosto 2020.

Lunapark, musei, biblioteche, guide turistiche, zoo, scuole di musica e seconde case
L'ordinanza n. 59 del 22 maggio detta le regole per la riapertura e fornisce le linee guida per ciascuna attività:
Per una sintesi delle disposizioni previste dall'ordinanza, consulta il comunicato regionale


Campeggi, parchi a tema, aree giochi per bambini ai circoli culturali e ricreativi, terme, centri benessere
L'ordinanza n. 60 del 27 maggio 2020 riguarda le riaperture delle strutture ricettive all’aperto come i campeggi e i villaggi turistici, gli stabilimenti balneari e i parchi a tema, che avrebbero già potuto riprendere l’attività ma erano privi di linee guida del tutto definite. Interessa anche le aree giochi per bambini, l’attività di circoli culturali e ricreativi, le terme e i centri benessere, che al momento erano chiusi ed ora potranno riaprire adottando le nuove disposizioni previste. L’ordinanza definisce pure linee guida pure per stage o attività pratiche di corsi di formazione. 

Le regole generali rimangono le stesse. Per ciascun settore ci sono però specificità o raccomandazioni mirate. Per dettagli consulta gli allegati dell'ordinanza:
  • all. 1 : ristorazione; strutture ricettive e locazioni brevi; servizi alla persona; piscine; palestre; manutenzione del verde; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; strutture termali e centri benessere
  • all. 2: villaggi turistici e campeggi
  • all. 3: parchi tematici e di divertimento
  • all. 4: stabilimenti balneari e spiagge
  • all. 5: formazione professionale e in materia di sicurezza e salute sul lavoro
  • all. 6: biblioteche e archivi

Corsi di formazione in presenza, mercati e fiere
L'ordinanza n. 63 dell'8 giugno 2020 stabilisce che i corsi di formazione sia professionale sia per la sicurezza sul lavoro possono avvenire completamente in presenza secondo le disposizioni dell’allegato 5 dell’ordinanza 60. L'ordinanza n. 63 stabilisce e approva anche le linee di indirizzo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, quindi mercati e, rispetto alla ordinanza precedente, anche fierefiere promozionalifiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Le linee guida dettagliano i comportamenti di commercianti e clienti: consulta l'allegato 1
Cinema e altri spettacoli dal vivo, congressi e grandi eventi fieristici, sale giochi e scommesse, cerimonie, discoteche, impianti di risalita, rifugi montani e ostelli
Il decreto legge 7 ottobre 2020  proroga al 15 ottobre le misure contenute nelDpcm 7 settembre 2020, checonfermava anche le misure emanate con l'ordinanza del 16 agosto e che riguardano:

- sospensione delle attività del ballo
, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico

Il decreto legge 7 ottobre 2020 introduce l'obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico). Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Per le varie attività in questione, le ordinanze regionali di riferimento sono:
ordinanza n. 78 del 12 agosto 2020 [vedi anche allegato 1]
ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020
ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020


Giochi di contatto, i balli di coppia, i giochi di carte, le saune, le processioni religiose e i cortei storici, si possono di nuovo consultare giornali e riviste nei pubblici esercizi
Con l'ordinanza n. 70 del 2 luglio 2020 si è disposto che dal 3 luglio: 
  • sono tornati gli sport di contatto, come il calcetto (vedi allegato 2 con le linee guida per le misure di prevenzione e riduzione di rischio del contagio)
  • sono di nuovo possibili attività di socializzazione come il ballo di coppia (ma solo tra congiunti)
  • sono di nuovo possibili attività di socializzazione come i giochi con le carte
  • si possono di nuovo consultare giornali e riviste nei pubblici esercizi
  • è ammessa la riapertura di strutture di valenza turistica, sportiva e ricreativa (come le saune )
  • viene allargato il numero di spettatori ammesso agli spettacoli in luoghi chiusi
  • nei cinema all’aperto e agli spettacoli dal vivo è consentito non indossare la mascherina purchè sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale
  • è possibile lo svolgimento di processioni religiose e manifestazioni con spostamento come i cortei storici
  • sono possibili i concorsi pubblici in presenza (vedi allegato 1 con le linee guida per le misure di prevenzione e riduzione di rischio del contagio)
A ognuna di queste riaperture corrisponde un quadro di prescrizioni, necessario per svolgere le attività in sicurezza per prevenire e ridurre il rischio di contagio.

Per altri dettagli consulta il comunicato regionale.


Cantieri privati e cantieri pubblici
Il decreto legge 7 ottobre 2020,in vigore dall'8 ottobre, proroga al 15 ottobre le misure contenute nelDpcm 7 settembre 2020, che a sua volta prorogava le misure precauzionali contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza: per le regole da seguire per i cantieri privati, occorre fare riferimento all'allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri del Dpcm 7 agosto 2020

La Regione Toscana ha invece predisposto un vademecum sulle misure anti-Covid 19 da adottare nei cantieri di committenza pubblica e su come metterle in pratica, oltre ad un elenco con i prezzi delle misure stesse. Le linee guida sono state approvate dalla giunta con la delibera n. 645 del 25 maggio 2020. Consulta anche:
all. 1: elenco delle misure anti-covid-19
all. 2: guida utilizzo elenco misure


Trasporto pubblico, privato e scolastico
Il decreto legge 7 ottobre 2020,in vigore dall'8 ottobre, proroga al 15 ottobre le misure contenute nelDpcm 7 settembre 2020. Il Dpcm 7 settembre 2020 include:

Per il trasporto pubblico, resta in vigore il limite di capienza fissata all'80% dei posti, anche per chi viaggia in piedi. Per il trasporto scolastico, gli scuolabus potranno viaggiare a piena capienza purché i ragazzi non restino a bordo più di 15 minuti.

Il decreto legge 7 ottobre 2020 introduce l'obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico). Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.  

Con l'ordinanza n. 85 del 9 settembre 2020 la Regione Toscana recepisce le indicazioni del Dpcm 7 settembre in materia di trasporto pubblico locale e regionale. In particolare vengono recepite le ulteriori disposizioni attuative date dal Governo, che ha deciso di fissare il limite di utilizzo dei mezzi pubblici all’80% della loro capienza massima. Restano in vigore tutte le ulteriori disposizioni di sicurezza, come l’obbligo di utilizzare la mascherina a bordo, l’incentivazione della bigliettazione elettronica, le sanificazioni ricorrenti da parte dei gestori del servizio di trasporto e tutte le altre misure a contrasto della diffusione del virus Covid 19 già previste. L'allegato 1 dell'ordinanza contiene l'aggiornamento delle linee guida regionali per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti in materia di trasporto pubblico. 

Per quanto riguarda il trasporto in auto private, si applicano le stesse regole previste dal protocollo di sicurezza nazionale anti-Covid per il trasporto non di linea. Come specificato anche dalle FAQ del Governo - sezione Spostamenti, Trasporti e Turismo, in auto possono stare il conducente sul sedile di guidasenza nessuno accanto, e due passeggeri sul sedile posteriore, con il posto centrale lasciato libero, indossando tutti la mascherina.  Nessuno di questi limiti è applicato se nell'auto ci sono solo persone conviventi (non ci sono limitazioni, a parte il numero di passeggeri per cui è omologata l'auto). 


Misure anticontagio e sicurezza sui luoghi di lavoro in Toscana: ultimi aggiornamenti
Per gli ultimi aggiornamenti in materia, il riferimento è la sezione Covid-19- Sicurezza dei lavoratori sul sito del Ministero della salute.

In Toscana, tutte le misure e le linee guida concertate con i servizi di prevenzione e organizzazioni sindacali per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori sono raccolte nella pagina Sicurezza sul lavoro sul sito della Regione Toscana.

- l'
ordinanza n. 62 dell'8 giugno 2020, che sostituisce la n. 48, contiene le disposizioni relative alle misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, allentando alcune delle disposizioni adottate negli ultimi mesi per il contenimento di Covid-19.  
- cessa l’obbligo di trasmettere i protocolli anti-contagio alla Regione:  i protocolli anticontagio, che le attività economiche e produttive che da aprile in poi avevano riaperto erano tenute a trasmettere alla Regione, non dovranno più essere inviati
pulizia, disinfezione, sanificazione e areazione dei locali: per le procedure d’ora in poi si dovrà fare riferimento semplicemente alle indicazioni contenute nei rapporti dell’Istituto superiore di sanità Covid-19.




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