Sorveglianza sanitaria dei lavoratori effettuata da parte dei medici competenti


30/10/2023

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) prevede che il datore di lavoro nomini un medico competente che ha l’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi ed effettuare la sorveglianza sanitaria a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori. Secondo l’art. 38 del D.Lgs. 81/2008, può svolgere l’attività di medico competente (MC) qualunque medico in possesso di almeno uno dei titoli o requisiti espressi nella norma stessa.

La nomina del medico competente non è obbligatoria in tutte le aziende poiché è prevista soltanto se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria a seguito della valutazione dei rischi nei casi previsti dall’art. 41. Il medico competente, oltre a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi) e all’attuazione di programmi formazione e di promozione della salute, effettua la sorveglianza sanitaria che si svolge con visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e con visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

L’art. 40 del D.Lgs. 81/2008 affida ai medici competenti anche l'obbligo di trasmettere ogni anno, telematicamente, ai servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale, mediante apposito modello (definito dalla norma “Allegato 3B”), tutti i dati in forma aggregata relativi alla sorveglianza sanitaria, con evidenza delle differenze di genere e alle Regioni e Province Autonome l’obbligo di trasmettere tali dati ad INAIL, a seguito della aggregazione operata dalle ASL.

In tale contesto, nell’ambito del ruolo esercitato nel Sistema pubblico della prevenzione e con l’intento di rendere coerenti le informazioni, l’Istituto ha pertanto messo a disposizione del flusso informativo, nel proprio portale, una piattaforma dedicata alla raccolta dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria effettuata dal 2013 e ha predisposto un applicativo web strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate per l'inserimento dei dati.

I dati aggregati contenuti nel portale INAIL costituiscono un patrimonio informativo di grande rilevanza per la definizione di un quadro dei rischi indispensabile ad individuare, a livello centrale, obiettivi e programmi delle politiche nazionali di prevenzione ed a indirizzare e programmare le attività di prevenzione a livello territoriale, sviluppando piani che tengano conto delle specificità dei singoli territori.

I servizi PISLL territoriali possono consultare i dati inseriti dai MC sul medesimo portale previo accreditamento. Il Centro regionale di riferimento per gli infortuni e le malattie professionali (CeRIMP), per conto della Regione Toscana, ha accesso ai dati sulla SS in forma aggregata e ogni anno produce un apposito rapporto regionale, il cosiddetto “Report Allegato 3B” sui dati sanitari e di rischio registrati dai MC. Il Report fornisce una visione d'insieme sintetica e ragionata dello stato di salute dei lavoratori delle aziende presenti sul territorio regionale in riferimento ai fattori di rischio a cui risultano essere esposti.


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