La rilevazione delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), inserita nel Programma statistico nazionale, è obbligatoria ai sensi dell’art. 11 della legge n. 194/1978 e dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322. Tale rilevazione si basa su un modello cartaceo (mod. ISTAT D.12) recepito dalla Regione Toscana.

Le informazioni e la compilazione del modello D.12 sono rilevate, per ogni donna che ricorre a IVG, dal medico che ha eseguito la procedura. Le Aziende sanitarie di riferimento trasmettono continuativamente i dati alla Regione Toscana.