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Fatturazione elettronica

La modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica è unicamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso un intermediario, in conformità con le specifiche tecniche definite nel DM 55/2013.

Le fatture con IVA immesse sul sistema dal 01/07/2017 sono soggette alla scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in quanto tale disciplina si applica anche al ns. ente in forza dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Dal 01/08/2018, ad eccezione del regime dello split payment di cui al punto precedente, NON si applica in caso di fatture da professionisti soggetti a ritenuta di acconto.
Pertanto le fatture con IVA che non riporteranno tale valorizzazione saranno rifiutate e respinte con le modalità previste dalla legge; per contro saranno accettate le fatture di professionisti solo se con indicazione di IVA ordinario e cioè senza applicazione di split payment.

Ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 55/2013, ARS ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che ha provveduto a rilasciare il seguente codice:

CODICE UNIVOCO UFFICIO  (CUU) dell’Agenzia Regionale di Sanità: UFQB9V

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “CodiceDestinatario” (si vedano le specifiche contenute nel file “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPa, versione 1.2, reperibile al link https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/documentazione-fattura-elettronica/formato-fatturapa).

Inoltre, ai sensi di quanto disposto al sopra citato articolo 25 del DL n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono obbligatoriamente riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a prestazioni per le quali l'Agenzia sia tenuta a richiedere tale codice.

Pertanto ll'ARS non accetterà le fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo se previsto.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, si informa che il CUP, quando richiesto, ed il CIG devono essere inseriti in uno dei seguenti blocchi informativi:

2.1.2 (DatiOrdineAcquisto)

2.1.3 (DatiContratto)

2.1.4 (DatiConvenzione)

2.1.5 (DatiRicezione)

2.1.6 (DatiFattureCollegate)

in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica, nelle specifiche sopra indicate.

Riguardo il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia sono finalizzate a consentire un rapido caricamento della fattura nel sistema contabile e gestionale di ARS, in particolare delle seguenti:

- numero del codice fiscale del cedente/prestatore, se diverso dal numero di identificazione fiscale ai fini dell’IVA, da inserire nel blocco informativo 1.2.1 (Dati anagrafici) in corrispondenza dell’elemento denominato “CodiceFiscale” (1.2.1.2)
- importo totale del documento, al netto dell’eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario/committente, da inserire nel blocco informativo 2.1.1 (DatiGeneraliDocumento) in corrispondenza dell’elemento denominato “ImportoTotaleDocumento” (2.1.1.9)

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si raccomanda la compilazione di tutti i campi sopra indicati, anche se non obbligatori ai fini della trasmissione della fattura elettronica.

Per le medesime finalità, si pone in evidenza la necessità di inserire in fattura elettronica le seguenti informazioni, nei casi di seguito specificati:

- dati relativi alla ritenuta fiscale, nel caso che il documento si riferisca a parcella o ad anticipo su parcella, da inserire nel blocco informativo 2.1.1 (DatiGeneraliDocumento) in corrispondenza degli elementi riconducibili a “DatiRitenuta” (2.1.1.5)
- dati relativi alla cassa professionale di appartenenza, nel caso che il documento si riferisca a parcella o ad anticipo su parcella e che il prestatore sia professionista iscritto ad albo, da inserire nel blocco informativo 2.1.1 (DatiGeneraliDocumento) in corrispondenza degli elementi denominati “TipoCassa”, “AlCassa”, “ImportoContributoCassa”, “AliquotaIVA” concernenti il gruppo di informazioni “DatiCassaPrevidenziale” (2.1.1.7)
- applicazione della ritenuta dello 0,50%, ove il cedente/prestatore vi sia obbligato ai sensi dell’art. 4, c. 3, dpr 207/2012, da esplicitare mediante inserimento nel blocco informativo 2.2.1 “DettaglioLinee”, quale linea distinta dalla prestazione contrattuale cui la fattura si riferisce, in corrispondenza degli elementi “Descrizione” (2.2.1.4, da valorizzare con la dicitura “Applicazione della ritenuta dello 0,50%”), “Quantità” (2.2.1.5, da valorizzare con “1”), “PrezzoUnitario” (2.2.1.9, da valorizzare con l’importo corrispondente alla ritenuta operata, con segno negativo) “PrezzoTotale (2.2.1.11, da valorizzare con l’importo corrispondente alla ritenuta operata, con segno negativo)
- applicazione del regime di inversione contabile (c.d. reverse charge), ove il cedente/prestatore vi sia obbligato ai sensi dell’art.17, c. 6, del dpr 633/1972, da esplicitare mediante inserimento del codice N6 (inversione contabile) nel blocco informativo 2.2.1 “DettaglioLinee”, in tutte le linee corrispondenti alle prestazioni contrattuali cui la fattura si riferisce, nell’elemento denominato “Natura” (2.2.1.14)